Articolo 1397 del Codice civile

Art. 1397.

(Restituzione del documento della rappresentanza).

Il rappresentante e' tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3


  • 1. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-06-10, n. 201900962
    Provvedimento:
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    • abusi edilizi·
    • art. 27 e 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380·
    • art. 31 D.Lgs. n. 104/2010·
    • commissario ad acta·
    • condanna alle spese di lite·
    • diffida·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • ingiunzione di demolizione·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione attiva·
    • obbligo di provvedere·
    • processo amministrativo telematico·
    • repressione degli illeciti edilizi·
    • silenzio amministrativo

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-15, n. 201805907
    Provvedimento:
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    • art. 2932 c.c.·
    • art. 8 e 12 convenzione·
    • contratto preliminare di compravendita·
    • diritto amministrativo·
    • diritto di superficie·
    • esecuzione in forma specifica·
    • fallimento concessionario·
    • garanzia fideiussoria·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • risarcimento danni·
    • risoluzione convenzione

  • 3. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2011-02-16, n. 201100276
    Provvedimento:
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    • Convenzione urbanistica·
    • Costi di lite·
    • Estinzione fideiussione·
    • Fideiussione·
    • Inadempimento·
    • Interpretazione contrattuale·
    • Nesso causale·
    • Onere della prova·
    • Responsabilità amministrativa·
    • Risarcimento danni
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