Articolo 2505 quater del Codice civile

Art. 2505-quater.

(Fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni).

Se alla fusione non partecipano societa' regolate dai capi V e VI del presente titolo, ne' societa' cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; ((. . .)) i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta'.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2009

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