Articolo 565 del Codice civile
Art. 565.
Categorie dei successibili.
Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti ((...)) agli ascendenti ((...)) ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (48a) (73)
--------------AGGIORNAMENTO (48a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione". --------------AGGIORNAMENTO (73)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore."
Categorie dei successibili.
Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti ((...)) agli ascendenti ((...)) ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. (48a) (73)
--------------AGGIORNAMENTO (48a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione". --------------AGGIORNAMENTO (73)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990 n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore."
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-06-03, n. 202402065Provvedimento:Leggi di più...- art. 2697 c.c.·
- art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001·
- art. 64 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- espropriazione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- legittimazione ad agire·
- occupazione illegittima·
- onere della prova·
- prescrizione del diritto·
- principio di non contestazione·
- pubblica utilità·
- restituzione dei beni immobili·
- risarcimento danni·
- usucapione
4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202301608Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 c.c.·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 97 Cost.·
- colpa della P.A.·
- comportamento illegittimo della P.A.·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- danno patrimoniale·
- eccesso di potere·
- ingiustizia del danno·
- interesse legittimo·
- legittimazione ad agire·
- maggior costo di costruzione·
- mancato utile·
- nesso causale·
- onere della prova·
- prescrizione del diritto al risarcimento·
- prova del danno·
- responsabilità extracontrattuale·
- ritardo nel rilascio della concessione edilizia·
- sviamento di potere
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-19, n. 202400638Provvedimento:Leggi di più...- art. 201 L.r. Toscana·
- art. 2697 c.c.·
- art. 3 D.P.R. 380/2001·
- demolizione manufatti·
- legittimazione ad causam·
- opere precarie·
- permesso di costruire·
- sequestro penale·
- sospensione dei termini per la demolizione·
- successioni