Articolo 1942 del Codice civile
Art. 1942.
(Estensione della fideiussione).
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonche' alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
(Estensione della fideiussione).
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