Articolo 1942 del Codice civile

Art. 1942.

(Estensione della fideiussione).

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonche' alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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