Articolo 1035 del Codice civile
Art. 1035.
(Attraversamento di acquedotti).
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
(Attraversamento di acquedotti).
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.
Sentenze • 2
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-03-15, n. 202400071Provvedimento:Leggi di più...- area insediabile·
- esercizi pubblici·
- indivisibilità funzionale del compendio immobiliare·
- normativa urbanistica provinciale·
- parere della commissione edilizia·
- permesso di costruire·
- principio del giusto procedimento amministrativo·
- rigetto del ricorso·
- trasformazione di destinazione d'uso·
- vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo