Articolo 472 del Codice civile
Art. 472.
(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
Sentenze • 2
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-05-14, n. 202100147Provvedimento:Leggi di più...- atti amministrativi·
- autorizzazioni amministrative·
- beni di uso civico·
- concessione trentennale·
- condanna alle spese di lite·
- difetto di interesse·
- diritto di superficie·
- eccesso di potere·
- inadempimento delle obbligazioni·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse ad agire·
- permuta di terreni·
- principio di trasparenza amministrativa·
- transazione·
- violazione di legge
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-04-10, n. 201401718Provvedimento:Leggi di più...- Atti endoprocedimentali·
- Carenza di interesse·
- Concessione demaniale marittima·
- Concorrenza·
- Conferenza di servizi·
- Impugnazione·
- Interesse legittimo·
- Legittimazione·
- Novità dei motivi·
- Vicinato