Articolo 472 del Codice civile

Art. 472.

(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-05-14, n. 202100147
    Provvedimento:
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    • atti amministrativi·
    • autorizzazioni amministrative·
    • beni di uso civico·
    • concessione trentennale·
    • condanna alle spese di lite·
    • difetto di interesse·
    • diritto di superficie·
    • eccesso di potere·
    • inadempimento delle obbligazioni·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad agire·
    • permuta di terreni·
    • principio di trasparenza amministrativa·
    • transazione·
    • violazione di legge

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-04-10, n. 201401718
    Provvedimento:
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    • Atti endoprocedimentali·
    • Carenza di interesse·
    • Concessione demaniale marittima·
    • Concorrenza·
    • Conferenza di servizi·
    • Impugnazione·
    • Interesse legittimo·
    • Legittimazione·
    • Novità dei motivi·
    • Vicinato
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