Articolo 472 del Codice civile

Art. 472.

(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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