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Articolo 1375 del Codice civile
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Articolo 1375 del Codice civile
Art. 1375.
(Esecuzione di buona fede).
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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Sentenze
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1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2014, n. 26659
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/2014, n. 26243
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3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2013, n. 21671
2 massime
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4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2007, n. 26617
1 massima
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5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/09/2005, n. 18128
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