Articolo 1154 del Codice civile
Art. 1154.
(Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa).
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
(Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa).
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.