Articolo 1613 del Codice civile

Art. 1613.

(Facolta' di recesso degli impiegati pubblici).

Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purche' questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facolta' si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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