Articolo 1265 del Codice civile

Art. 1265.

(Efficacia della cessione riguardo ai terzi).

Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu' cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che e' stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche' essa sia di data posteriore.

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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