Articolo 2111 del Codice civile
Art. 2111.
(Servizio militare).
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
(Servizio militare).
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.
In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.
2. Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2023-03-29, n. 202300012Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 legge 121/1981·
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