Articolo 2789 del Codice civile
Art. 2789.
(Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio).
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
(Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio).
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.