Articolo 2303 del Codice civile

Art. 2303.

(Limiti alla distribuzione degli utili).

Non puo' farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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