Articolo 1050 del Codice civile
Art. 1050.
(Somministrazione di acqua a un fondo).
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
(Somministrazione di acqua a un fondo).
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Sentenze • 2
2. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-08-24, n. 200901391Provvedimento:Leggi di più...- abusivismo edilizio·
- autorizzazione edilizia·
- competenza sanzioni edilizie·
- connessione soggettiva e oggettiva tra ricorsi·
- demolizione opere abusive·
- eccesso di potere·
- giusto procedimento·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- procedimento amministrativo·
- proprietà demaniale·
- rimessione in pristino·
- silenzio-assenso·
- usucapione·
- violazione art. 7 e 8 legge 241/90