Articolo 1912 del Codice civile
Art. 1912.
(Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari).
Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
(Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari).
Salvo patto contrario, l'assicuratore non e' obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.