Articolo 440 del Codice civile

Art. 440.

(Cessazione, riduzione e aumento).

Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorita' giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore e' in condizione di poterli somministrare, l'autorita' giudiziaria non puo' liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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