Articolo 2510 del Codice civile

Art. 2510.

(( (Societa' con prevalenti interessi stranieri).))((Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attivita' da parte di societa' nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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