Articolo 1712 del Codice civile
Art. 1712.
(Comunicazione dell'eseguito mandato).
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
(Comunicazione dell'eseguito mandato).
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.