Articolo 1483 del Codice civile

Art. 1483.

(Evizione totale della cosa).

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore e' tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale e' evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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