Articolo 2892 del Codice civile
Art. 2892.
(Divieto di proroga dei termini).
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
(Divieto di proroga dei termini).
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.