Articolo 1546 del Codice civile
Art. 1546.
(Responsabilita' per debiti ereditari).
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
(Responsabilita' per debiti ereditari).
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-18, n. 201300980Provvedimento:Leggi di più...- art. 8-quater d.lgs. 502/1992·
- contratti pubblici·
- decadenza contrattuale·
- diritto amministrativo·
- inadempimento contrattuale·
- ingiustificato arricchimento·
- regolazione dei rapporti tra enti sanitari e strutture accreditate·
- risoluzione contrattuale·
- sistema normativo delle prestazioni sanitarie·
- tariffe delle prestazioni sanitarie·
- tetto di spesa
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-18, n. 201300981Provvedimento:Leggi di più...- art. 2041 cod. civ.·
- art. 8-quater d.lgs. 502/1992·
- art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992·
- contratti pubblici·
- decadenza contrattuale·
- inadempimento contrattuale·
- ingiustificato arricchimento·
- regolazione dei rapporti tra enti sanitari e strutture accreditate·
- risoluzione contrattuale·
- tariffe prestazioni sanitarie·
- tetto di spesa
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-18, n. 201300984Provvedimento:Leggi di più...- art. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992·
- contratti pubblici·
- decadenza del contratto·
- ingiustificato arricchimento·
- interpretazione clausole contrattuali·
- regolazione dei rapporti tra enti sanitari e strutture accreditate·
- risoluzione del contratto per inadempimento·
- sistema normativo 'chiuso' e azione residuale di arricchimento·
- termine essenziale del contratto·
- tetto di spesa