Articolo 1805 del Codice civile

Art. 1805.

(Perimento della cosa).

Il comodatario e' responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo piu' lungo di quello a lui consentito, e' responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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