Articolo 804 del Codice civile

Art. 804.

(Termine per l'azione).

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio ((nato nel matrimonio))o discendente ((...))ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio))

Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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