Articolo 2021 del Codice civile
Art. 2021.
(Legittimazione del possessore).
Il possessore di un titolo nominativo e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
(Legittimazione del possessore).
Il possessore di un titolo nominativo e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2022-11-17, n. 202215293Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti sanitari·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 84 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- estinzione del giudizio·
- graduatorie concorso·
- oscuramento dei dati personali·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- rinuncia al giudizio·
- tutela della privacy
5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-01-14, n. 201100094Provvedimento:Leggi di più...- art. 2120 C.C.·
- art. 36 Cost.·
- art. 45 D.Lgs. n. 80/98·
- art. 68 del D.Lgs. n. 29/93·
- art. 69 D.Lgs. n. 165/01·
- art. 6 C.C.N.L. 12.6.85·
- base di calcolo·
- compensi per lavoro straordinario·
- conciliazione delle vertenze·
- difetto di giurisdizione·
- emolumenti·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- indennità di buonuscita·
- L. n. 297/82·
- normativa sulla privacy·
- principi generali in materia di trattamento di fine rapporto·
- principio ne bis in idem·
- trattamento di fine rapporto