Articolo 913 del Codice civile

Art. 913.

(Scolo delle acque).

Il fondo inferiore e' soggetto a ricevere le acque che dal fondo piu' elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non puo' impedire questo scolo, ne' il proprietario del fondo superiore puo' renderlo piu' gravoso.

Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, e' dovuta un'indennita' al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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