Articolo 1250 del Codice civile
Art. 1250.
(Compensazione rispetto ai terzi).
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.
(Compensazione rispetto ai terzi).
La compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti.