Articolo 1612 del Codice civile

Art. 1612.

(Recesso convenzionale del locatore).

Il locatore che si e' riservata la facolta' di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-12-29, n. 201612870
    Provvedimento:
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    • accantonamento degli utili·
    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 32 D.L. 90/2014·
    • commissariamento di enti appaltatori·
    • consorzi con personalità giuridica·
    • eccesso di potere·
    • misura di straordinaria e temporanea gestione·
    • principi del giusto procedimento·
    • tutela delle garanzie procedimentali·
    • violazione art. 7 L. 241/1990
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