Articolo 2178 del Codice civile

Art. 2178.

(Accrescimenti, prodotti, utili e spese).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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