Articolo 2820 del Codice civile

Art. 2820.

(Sentenze straniere).

Si puo' parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere, dopo che ne e' stata dichiarata l'efficacia dall'autorita' giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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