Articolo 2218 del Codice civile

Art. 2218.

(( (Bollatura facoltativa). ))((L'imprenditore puo' far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti))
Entrata in vigore il 13 luglio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi