Articolo 566 del Codice civile
Art. 566.
(( Successione dei figli ))(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))
(( Successione dei figli ))(( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-21, n. 202304054Provvedimento:Leggi di più...- art. 196 L.R. 65/2014·
- art. 21 bis L. 241/1990·
- art. 35 L. 47/1985·
- art. 38 L. 47/1985·
- condono edilizio·
- conferenza dei servizi·
- diniego di sanatoria·
- eccesso di potere·
- falsa applicazione di legge·
- incordonabilità delle opere·
- notifica degli atti amministrativi·
- ordinanza di demolizione·
- progetto di riqualificazione·
- termine decadenziale per l'impugnazione·
- vincolo autostradale·
- vincolo idrografico·
- vincolo paesagistico·
- violazione di legge
2. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-02-28, n. 202201367Provvedimento:Leggi di più...- analogia delle disposizioni legislative·
- art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.·
- art. 14 decreto legge n. 669/1996·
- art. 5 sexies comma 8 l. n. 89/2001·
- commissario ad acta·
- esecuzione delle sentenze·
- interessi legali·
- onnicomprensività della retribuzione dirigenziale·
- ottemperanza al giudicato
3. TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2020-12-30, n. 202001498Provvedimento:Leggi di più...- amianto·
- annullamento ordinanza sindacale·
- art. 10-bis L. n. 241/90·
- art. 50 TUEL·
- art. 7 DM Sanità 6 settembre 1994·
- difetto di notifica·
- eccesso di potere·
- monitoraggio amianto·
- proporzionalità·
- rimozione amianto·
- spese di lite·
- successori legittimi·
- valutazione ambientale·
- violazione art. 566 c.c.