Articolo 675 del Codice civile

Art. 675.

(Accrescimento tra collegatari).

L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze6

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi