Articolo 1355 del Codice civile
Art. 1355.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400210Provvedimento:Leggi di più...- accordo transattivo·
- art. 2932 c.c.·
- condizione sospensiva·
- convenzione urbanistica·
- impossibilità sopravvenuta della prestazione·
- inadempimento contrattuale·
- pianificazione urbanistica·
- prescrizione decennale·
- relatività dell'efficacia del contratto·
- trasferimento della proprietà
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202310421Provvedimento:Leggi di più...- arricchimento senza causa·
- art. 113 c.p.c.·
- art. 2041 Codice Civile·
- art. 73 c.p.a.·
- commissione tecnico-amministrativa·
- convenzione tra comuni·
- decreti ingiuntivi·
- gestione impianto di depurazione·
- principio di buona fede·
- quantificazione del debito·
- repliche in giudizio·
- rimborso spese·
- sospensione feriale·
- termini processuali·
- validità clausola contrattuale·
- verifica contabile
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-15, n. 202407421Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
- capacità produttiva·
- certificazione di qualità·
- contratti di avvalimento·
- corrispettivo indeterminato·
- esclusione dalla gara·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- sostituzione ausiliaria·
- verifica di anomalia