Articolo 1355 del Codice civile

Art. 1355.

(Condizione meramente potestativa).

E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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