Articolo 1355 del Codice civile
Art. 1355.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
(Condizione meramente potestativa).
E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
2. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-16, n. 202301697Provvedimento:Leggi di più...- accesso endoprocessuale·
- annullamento aggiudicazione·
- art. 59 d.lgs. 50/2016·
- art. 74 e 120 c.p.a.·
- art. 89 d.lgs. 50/2016·
- capitolato speciale·
- condizione sospensiva·
- contratto di avvalimento·
- difformità offerta tecnica·
- esclusione da gara·
- principio di equivalenza delle specifiche tecniche·
- requisiti di capacità tecnica e professionale·
- risarcimento danni
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-15, n. 202407421Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
- capacità produttiva·
- certificazione di qualità·
- contratti di avvalimento·
- corrispettivo indeterminato·
- esclusione dalla gara·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- sostituzione ausiliaria·
- verifica di anomalia
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400210Provvedimento:Leggi di più...- accordo transattivo·
- art. 2932 c.c.·
- condizione sospensiva·
- convenzione urbanistica·
- impossibilità sopravvenuta della prestazione·
- inadempimento contrattuale·
- pianificazione urbanistica·
- prescrizione decennale·
- relatività dell'efficacia del contratto·
- trasferimento della proprietà