Articolo 473 del Codice civile
Art. 473.
(( (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). ))((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa'))
(( (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). ))((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa'))