Articolo 1339 del Codice civile

Art. 1339.

(Inserzione automatica di clausole).

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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