Articolo 16 del Codice civile

Art. 16.

(Trattamento dello straniero).

Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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