Articolo 24 del Codice civile

Art. 24.

(Recesso ed esclusione degli associati).

La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi: l'associato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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