Articolo 2497 septies del Codice civile

Art. 2497-septies.

(( (Coordinamento fra societa').))((Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2004
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