Articolo 1309 del Codice civile
Art. 1309.
(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.