Articolo 2299 del Codice civile
Art. 2299.
(Sedi secondarie).
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la societa' istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e' iscritta la societa'.
(Sedi secondarie).
Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la societa' istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.
L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e' iscritta la societa'.
Sentenze • 3
1. TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-02-18, n. 200900371Provvedimento:Leggi di più...- ammissione alla gara·
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- concorrenza tra imprese·
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- diritti costituzionali e comunitari·
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- gara d'appalto·
- interpretazione delle norme regionali·
- offerta economicamente più vantaggiosa·
- principio di buona amministrazione·
- principio di territorialità·
- procedura amministrativa·
- ragionamento giuridico·
- requisiti di partecipazione alla gara·
- ricorso incidentale·
- risarcimento danni·
- trattativa privata·
- tutela della concorrenza