Articolo 2724 del Codice civile

Art. 2724.

(Eccezioni al divieto della prova testimoniale).

La prova per testimoni e' ammessa in ogni caso:
1) quando vi e' un principio di prova per iscritto: questo e' costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale e' diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e' stato nell'impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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