Articolo 1140 del Codice civile
Art. 1140.
(Possesso).
Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.
Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
(Possesso).
Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.
Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-09-04, n. 202308146Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreti di occupazione·
- art. 24 co. 3 d.p.r. n. 327/2001·
- divieto di jus novorum·
- efficacia dei decreti di occupazione·
- espropriazione·
- formalità della reintegrazione nel possesso·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- illegittimità della procedura espropriativa·
- occupazione temporanea d'urgenza·
- onere della prova·
- possesso materiale e animus derelinquendi·
- reintegrazione nel possesso·
- risarcimento danni·
- verbale di immissione in possesso·
- verbale di ricognizione dello stato dei luoghi