Articolo 1140 del Codice civile

Art. 1140.

(Possesso).

Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.

Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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