Articolo 1404 del Codice civile

Art. 1404.

(Effetti della dichiarazione di nomina).

Quando la dichiarazione di nomina e' stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze27

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi