Articolo 1817 del Codice civile

Art. 1817.

(Termine per la restituzione fissato dal giudice).

Se non e' fissato un termine per la restituzione, questo e' stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se e' stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potra', il termine per il pagamento e' pure fissato dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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