Articolo 982 del Codice civile
Art. 982.
(Possesso della cosa).
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.
(Possesso della cosa).
L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 1002.
3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202201612Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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