Articolo 1553 del Codice civile
Art. 1553.
(Evizione).
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
(Evizione).
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-08, n. 201900250Provvedimento:Leggi di più...- art. 1256 c.c.·
- art. 1460 c.c.·
- art. 1553 c.c.·
- buona fede oggettiva·
- convenzione di concessione·
- diritto soggettivo·
- eccezione di inadempimento·
- giurisdizione esclusiva·
- inadempimento contrattuale·
- interesse legittimo·
- onere della prova·
- prescrizione·
- principio dispositivo·
- risarcimento danni·
- silenzio-inadempimento