Articolo 1553 del Codice civile

Art. 1553.

(Evizione).

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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