Articolo 1703 del Codice civile
Art. 1703.
(Nozione).
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
(Nozione).
Il mandato e' il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piu' atti giuridici per conto dell'altra.
3. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-27, n. 202217607Provvedimento:Leggi di più...- determinazione dirigenziale·
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- violazione art. 1703 c.c.·
- violazione art. 1 D.L. 24 gennaio 2012·
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4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-11, n. 202308242Provvedimento:Leggi di più...- aggiornamenti ISTAT/AEG·
- art. 117 c.p.a.·
- compensazione delle spese processuali·
- diritto di difesa·
- improcedibilità del ricorso·
- legittimazione attiva·
- raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)·
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